Danno non patrimoniale: la Cassazione amplia il ruolo della Tabella Unica Nazionale (T.U.N.)

07 aprile 2026 - Novità

Con la sentenza n. 8630 del 7 aprile 2026, la Corte di Cassazione chiarisce che la Tabella Unica Nazionale può essere utilizzata quale parametro per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale anche per fatti anteriori alla sua entrata in vigore e al di fuori del suo ambito di applicazione diretta.

Con la sentenza n. 8630 del 7 aprile 2026, la Terza Sezione civile della Corte di Cassazione è intervenuta sul ruolo della Tabella Unica Nazionale (T.U.N.) nella liquidazione del danno non patrimoniale da lesione della salute, fornendo importanti chiarimenti sulla sua applicabilità anche ai fatti verificatisi prima della sua entrata in vigore.

La T.U.N., introdotta dal d.P.R. n. 12/2025 in attuazione dell’art. 138 del Codice delle Assicurazioni, trova applicazione diretta ai sinistri verificatisi dal 5 marzo 2025 e disciplina la liquidazione delle lesioni di non lieve entità derivanti, in particolare, dalla circolazione stradale e dalla responsabilità sanitaria.

La questione sottoposta alla Cassazione nasceva da un rinvio pregiudiziale del Tribunale di Milano nell’ambito di una controversia relativa a un sinistro stradale del 2021. Il giudice chiedeva, in particolare, se per la liquidazione del danno dovessero continuare a trovare applicazione le Tabelle di Milano oppure se la sopravvenuta T.U.N. potesse costituire il nuovo parametro di riferimento.
La Cassazione ha chiarito che, per i fatti anteriori al 5 marzo 2025, la T.U.N. non opera direttamente né in forza di un’applicazione analogica della nuova disciplina. Essa può tuttavia essere utilizzata in via indiretta quale parametro della valutazione equitativa affidata al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c.

La portata della decisione è particolarmente significativa. Secondo la Corte, infatti, la T.U.N. può assumere funzione di riferimento anche nelle liquidazioni formalmente estranee al suo ambito di applicazione diretta e, quindi, non soltanto per i sinistri stradali e i casi di responsabilità sanitaria.

La nuova Tabella viene così individuata quale parametro privilegiato per assicurare maggiore uniformità, prevedibilità e parità di trattamento nella liquidazione del danno alla salute, superando il precedente ruolo centrale riconosciuto alle tabelle di origine giurisprudenziale, in particolare a quelle elaborate dall’Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano. Ciò non significa, tuttavia, che l’applicazione della T.U.N. sia automatica per i fatti pregressi. Il giudice conserva il proprio potere di valutazione equitativa e può discostarsene, eventualmente ricorrendo a una diversa tabella, quando le peculiarità del caso concreto lo giustifichino. Tale scelta deve però essere accompagnata da una motivazione puntuale, tanto più rigorosa nei casi che rientrano, per materia, nell’ambito regolato dalla T.U.N.

La pronuncia assume quindi notevole rilevanza pratica sia in sede giudiziale sia nelle trattative stragiudiziali per la quantificazione del danno. Anche per eventi anteriori al 5 marzo 2025, la T.U.N. è destinata a rappresentare un importante parametro di riferimento nella determinazione del risarcimento, ferma restando la necessità di considerare le specificità del singolo caso.

Riferimenti: Cass. civ., Sez. III, 7 aprile 2026, n. 8630; d.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12; art. 138 Codice delle Assicurazioni Private; artt. 1226 e 2056 c.c.

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