Debiti e Successione: gli eredi possono accedere alla procedura da sovraindebitamento del defunto?
31 luglio 2026 - NovitàLa Corte d’Appello di Genova interviene sulla possibilità per gli eredi beneficiati di accedere alla liquidazione controllata dei debiti del defunto, chiarendo gli effetti della separazione patrimoniale e i limiti della legittimazione degli eredi.
Con pronuncia del 31 luglio 2026, la Corte d’Appello di Genova ha affrontato una questione di particolare interesse nell’ambito delle procedure di sovraindebitamento: gli eredi possono chiedere la liquidazione controllata del patrimonio di un debitore deceduto prima di aver promosso la procedura?
Il caso riguardava due eredi che, dopo aver accettato con beneficio d’inventario l’eredità del padre, deceduto in stato di sovraindebitamento e con un’esposizione debitoria prevalentemente erariale, avevano chiesto l’apertura della liquidazione controllata del patrimonio ereditario. Il Tribunale di Genova aveva accolto la domanda ai sensi degli artt. 268 e 270 CCII. La decisione era stata tuttavia impugnata dall’Agenzia delle Entrate, che contestava la possibilità per gli eredi beneficiati di accedere alla procedura in luogo del defunto.
La Corte d’Appello ha accolto il reclamo, dichiarando inammissibile la domanda e revocando la liquidazione controllata precedentemente aperta. La decisione richiama il principio già affermato dalla Corte di Cassazione, Sez. I, con sentenza n. 30412 del 18 novembre 2025, secondo cui l’erede che abbia accettato con beneficio d’inventario l’eredità di un consumatore sovraindebitato non può proporre, in luogo del defunto, una procedura di ristrutturazione dei debiti.
Secondo la Corte d’Appello, tale principio trova applicazione anche alla liquidazione controllata. L’accettazione con beneficio d’inventario determina infatti la separazione tra il patrimonio ereditario e quello personale dell’erede: i debiti del defunto possono essere soddisfatti nei limiti dell’attivo ereditario e non determinano uno stato di sovraindebitamento personale dell’erede.
A ciò si aggiunge un ulteriore profilo relativo alla legittimazione. Gli eredi non possono sostituirsi al debitore defunto nel richiedere l’apertura della liquidazione controllata, poiché l’art. 268 CCII attribuisce tale facoltà al debitore che si trovi in stato di sovraindebitamento, qualità che gli eredi beneficiati non assumono per effetto della successione.
La Corte si sofferma inoltre sulle modifiche introdotte dal Correttivo 2024 (d.lgs. n. 136/2024). Sebbene queste abbiano rafforzato il parallelismo tra liquidazione giudiziale e liquidazione controllata, non consentono agli eredi di chiedere per la prima volta l’apertura della procedura dopo la morte del debitore.
Diversa è l’ipotesi in cui sia stato lo stesso debitore, quando era ancora in vita, a presentare la domanda: in tal caso, ricorrendone i presupposti, la procedura può proseguire nei confronti degli eredi. La distinzione è quindi essenziale tra prosecuzione di una procedura già richiesta e apertura ex novo su iniziativa degli eredi.
La pronuncia assume particolare rilievo pratico nelle successioni caratterizzate da una significativa esposizione debitoria. In tali situazioni è necessario valutare preventivamente le modalità di accettazione dell’eredità, la consistenza dell’attivo e del passivo e l’eventuale esistenza di procedure già promosse dal debitore, coordinando gli strumenti del diritto successorio con quelli previsti dal Codice della crisi.
Riferimenti: Corte d’Appello di Genova, 31 luglio 2026; Cass. civ., Sez. I, 18 novembre 2025, n. 30412; artt. 33, 34, 65, 268 e 270 CCII; d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136.
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