Responsabilità Sanitaria: cartella clinica incompleta e infezioni ospedaliere, i nuovi chiarimenti della Cassazione

01 settembre 2026 - Novità

Con le ordinanze nn. 24912 e 24916 del 1° settembre 2026, la Corte di Cassazione torna sul tema della responsabilità delle strutture sanitarie, chiarendo la rilevanza probatoria delle lacune nella cartella clinica e il riparto dell’onere della prova in caso di infezioni nosocomiali.

Con due recenti pronunce, depositate entrambe il 1° settembre 2026, la Corte di Cassazione è tornata ad affrontare il tema della responsabilità sanitaria, soffermandosi sull’incompletezza della cartella clinica e sulle infezioni contratte durante il ricovero ospedaliero.

Con l’ordinanza n. 24912/2026, la Terza Sezione civile ha ribadito che l’incompletezza della cartella clinica assume rilievo nell’accertamento del nesso causale tra la condotta sanitaria e il danno lamentato dal paziente.

Il caso riguardava un paziente oncologico al quale era stato posizionato un catetere venoso centrale e che aveva successivamente sviluppato una grave infezione da Staphylococcus aureus. La documentazione sanitaria non consentiva, tuttavia, di ricostruire adeguatamente le ragioni che avevano reso necessario il posizionamento del catetere.

Secondo la Cassazione, quando le lacune della documentazione sanitaria rendono difficile o impossibile accertare circostanze rilevanti ai fini della responsabilità, tale incertezza non può automaticamente risolversi a danno del paziente. In applicazione del principio di vicinanza della prova, l’incompletezza della cartella clinica può assumere una funzione presuntiva a favore del danneggiato, purché sia stata individuata una condotta sanitaria astrattamente idonea a provocare il danno.
Con la coeva ordinanza n. 24916/2026, la Cassazione si è invece pronunciata sulle infezioni nosocomiali, precisando il riparto dell’onere probatorio tra paziente e struttura sanitaria.

Il paziente – o, in caso di decesso, i suoi familiari – deve dimostrare il nesso causale tra la prestazione sanitaria e l’aggravamento delle condizioni di salute o l’insorgenza di una nuova patologia. Una volta dimostrata, anche mediante presunzioni, la contrazione dell’infezione in ambito ospedaliero, spetta però alla struttura provare di aver concretamente adottato tutte le misure necessarie per prevenirla.

Non è quindi sufficiente il generico richiamo all’esistenza di protocolli interni: la struttura deve documentare l’effettiva attuazione delle misure di prevenzione, dalle procedure di disinfezione e sterilizzazione alla sorveglianza microbiologica, con riferimento al periodo e al reparto interessati. La Cassazione precisa, al contempo, che la responsabilità per infezione ospedaliera non ha natura oggettiva: la sola insorgenza dell’infezione non determina automaticamente il diritto al risarcimento.

Le due pronunce confermano così il ruolo centrale della documentazione nelle controversie in materia di responsabilità sanitaria. Una cartella clinica lacunosa può assumere specifica rilevanza nell’accertamento del nesso causale, mentre, in caso di infezione nosocomiale, la struttura è chiamata a dimostrare non soltanto l’esistenza, ma la concreta applicazione delle misure predisposte per prevenire il rischio infettivo.

Riferimenti: Cass. civ., Sez. III, ord. 1° settembre 2026, n. 24912; Cass. civ., Sez. III, ord. 1° settembre 2026, n. 24916.

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